Obbligo gomme invernali 2026/2027: le date, dove vale davvero e cosa si rischia

Primo piano del battistrada di un pneumatico invernale con neve tra i tasselli

C’è una frase che ogni autunno rimbalza ovunque: «dal 15 novembre scattano le gomme invernali». È vera a metà, ed è la metà che costa. In Italia l’obbligo gomme invernali non nasce da una legge nazionale valida su tutte le strade: nasce da un’ordinanza dell’ente che possiede la strada su cui stai passando, e vale solo dove quell’ordinanza c’è ed è segnalata.

Sviluppo Magica, un’app per la gestione dell’auto, e questa è una delle poche scadenze del veicolo che non sta scritta da nessuna parte: non è sul libretto, non arriva per posta, non la ricorda l’officina. Sono due date all’anno, e nel mezzo c’è il famoso «mese di tolleranza», che quasi tutte le guide raccontano al contrario.

Cosa dice davvero il Codice della Strada

La norma di partenza è una riga sola, l’articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della Strada. Dice che l’ente proprietario della strada può, con ordinanza, «prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

Tre parole pesano più delle altre: può, con ordinanza, l’ente proprietario. Non esiste un interruttore nazionale che il 15 novembre accende l’obbligo dal Brennero a Lampedusa. Esiste una facoltà che ANAS, Regioni, Province, Comuni e società concessionarie di autostrade esercitano ciascuno sulle strade di propria competenza. Nei centri abitati la stessa facoltà passa al sindaco, attraverso l’articolo 7, comma 1, lettera a).

Il coordinamento arriva da un atto del 2013: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1580 del 16 gennaio 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e tuttora in vigore. Nasce da un problema concreto — nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 gli enti avevano emesso provvedimenti «non sempre coordinati ed uniformi», con automobilisti soggetti a obblighi diversi a seconda della provincia attraversata — e impone una regola di uniformità: «si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile».

La direttiva fa altre due cose che contano nella pratica. Allega un modello di ordinanza che gli enti devono usare come riferimento, e allega i segnali stradali compositi con cui l’obbligo va reso noto. È il motivo per cui la verifica sul campo è semplice: se sulla strada non c’è il segnale, su quella strada l’obbligo non c’è.

Le date della stagione invernale 2026/2027

PeriodoCosa succede
15 ottobre – 14 novembrePuoi già montare gomme invernali con codice di velocità inferiore a quello della carta di circolazione (minimo Q)
15 novembre – 15 aprileObbligo in vigore dove c’è l’ordinanza: gomme invernali montate oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo
16 aprile – 15 maggioFinestra per rientrare: le invernali con codice inferiore sono ancora ammesse
Tutto l’annoLe invernali con codice di velocità pari o superiore a quello del libretto non hanno limiti di calendario

Le date centrali si ripetono identiche ogni stagione, quindi per il 2026/2027 sono 15 novembre 2026 – 15 aprile 2027. Con una eccezione che la direttiva prevede espressamente: resta impregiudicata la possibilità per gli enti di adottare provvedimenti «con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte». In alta quota l’obbligo può iniziare prima e finire dopo.

Il «mese di tolleranza» non è una proroga dell’obbligo

Qui casca quasi tutto quello che si legge in giro. La formula che gira ovunque è «un mese di tolleranza per il cambio gomme», e detta così suona come un margine per mettersi in regola in ritardo. Non lo è, e la fonte è più precisa di quanto la formula lasci intendere.

Il mese in più nasce dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 24783 del 17 gennaio 2014, scritta perché cittadini e associazioni segnalavano il congestionamento dei gommisti a ridosso del 15 novembre. La circolare non sposta l’obbligo: consente l’uso di pneumatici invernali «nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità» inferiore a quello prescritto dalla carta di circolazione.

La differenza è tutta lì. Quella finestra allargata non ti dà un mese in più per essere in regola: ti dà un mese in più per poter già montare — o per poter tenere ancora — un treno di gomme invernali con codice di velocità più basso di quello omologato per la tua auto. L’obbligo, dove l’ordinanza esiste, parte il 15 novembre e finisce il 15 aprile. Il 16 novembre senza gomme invernali né catene a bordo, su una strada con il segnale, sei in violazione.

Il dettaglio che sparisce quasi sempre nelle guide è proprio quello: la tolleranza non riguarda il calendario del cambio, riguarda l’indice di velocità. Chi la racconta senza nominarlo sta descrivendo un permesso diverso da quello che il ministero ha concesso.

C’è anche il rovescio della medaglia, e la stessa circolare lo mette nero su bianco: l’uso di pneumatici invernali con i parametri riportati sulla carta di circolazione, indice di velocità compreso, «non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare». Se le tue invernali hanno lo stesso codice di velocità dell’omologazione, nessuno può contestarti di averle a luglio.

Il codice di velocità e la targhetta che quasi nessuno mette

La regola tecnica sta al punto 6 della circolare ministeriale 104/95 del 31 maggio 1995, che è il testo a cui rimanda quella del 2014. Dice due cose.

La prima: gli pneumatici da neve marcati M+S montati sul veicolo «devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q”», che corrisponde a 160 km/h. Sotto quella soglia non si va, nemmeno d’inverno.

La seconda passa quasi sempre inosservata: se il codice è più basso di quello omologato, «il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo)». Tradotto: se la tua auto è omologata per 210 km/h e monti invernali con codice Q, il tuo limite personale in autostrada diventa 160 km/h, e in abitacolo deve esserci l’adesivo che lo ricorda. È l’adesivo che il gommista dovrebbe applicare al momento del montaggio e che nella metà dei casi non vedi mai.

E fuori da quella finestra 15 ottobre – 15 maggio? Quelle stesse gomme non corrispondono più a quanto prescrive la carta di circolazione. Non è una zona grigia di buon senso: è una difformità del veicolo rispetto al proprio documento.

Dove vale l’obbligo, e come lo verifichi prima di partire

Non esiste una mappa nazionale ufficiale, perché gli enti che emettono le ordinanze sono centinaia. Esiste però un metodo che funziona sempre, in ordine di affidabilità:

  • Il segnale stradale. La direttiva impone di rendere noto l’obbligo con segnaletica composita. Il cartello con il pneumatico e le catene, e le date sotto, è la fonte che conta mentre stai guidando.
  • Il sito dell’ente proprietario. ANAS, le società autostradali e molte Regioni pubblicano ogni anno l’ordinanza con l’elenco dei tratti interessati.
  • Il buon senso geografico. Sull’arco alpino e appenninico l’ordinanza c’è quasi ovunque, spesso su tutta la rete; in molte province del Sud e sulle coste non viene emessa affatto.

Un dettaglio poco noto riguarda le due ruote. La direttiva esclude espressamente dall’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, ma aggiunge una condizione precisa: nel periodo di vigenza dell’obbligo «possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto». Non è un’esenzione, è un divieto condizionato.

Gomme invernali o catene a bordo: sono davvero alternative

Il testo dell’ordinanza tipo è chiaro: i veicoli «devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio». Il dispositivo può stare nel bagagliaio: non serve montarlo finché la strada è pulita.

I dispositivi ammessi non sono però qualunque cosa si compri online. La direttiva rinvia al decreto ministeriale 10 maggio 2011 sui dispositivi supplementari di aderenza per i veicoli M1, N1, O1 e O2, ammette quelli conformi alla norma austriaca ÖNORM V5119 per le categorie superiori e fa salvi i dispositivi già in dotazione purché conformi al decreto ministeriale 13 marzo 2002 sulle catene da neve per la categoria M1.

Due prescrizioni operative, entrambe dalla direttiva:

  • i dispositivi devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui vanno installati, seguendo le istruzioni del costruttore dell’auto e del dispositivo;
  • vanno montati almeno sulle ruote degli assi motori. Non è una raccomandazione: è la formula usata per «evitare interpretazioni non uniformi».

Aggiungo la parte che la norma non scrive: delle catene nel bagagliaio ti accorgi che sono le tue solo la prima volta che le monti, di notte, con il vento. Provarle una volta in garage, d’estate, è dieci minuti spesi bene.

Quali gomme contano come «invernali» per la legge italiana

La direttiva ammette gli pneumatici omologati secondo la direttiva 92/23/CEE e successive modifiche, o secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. La circolare del 2014 aggiunge la marcatura che li identifica: M+S, oppure MS, M-S o M&S.

Ne discendono due conseguenze pratiche.

La prima: in Italia il fiocco di neve — il simbolo alpino con la montagna a tre punte, sigla 3PMSF — non è richiesto dalla normativa sull’obbligo invernale. È un marchio che certifica prestazioni testate su neve, ed è un buon criterio d’acquisto, ma la legge italiana si ferma alla marcatura M+S.

La seconda: le gomme quattro stagioni che portano la marcatura M+S sono in regola con l’ordinanza. Per chi vive in pianura e fa pochi chilometri in montagna è la soluzione che risolve l’obbligo senza doppio treno e senza cambio stagionale — a patto di sapere che, sulla neve vera, un quattro stagioni non è un invernale.

Caso a parte i chiodati: la direttiva li ammette limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli M1, N1 e O1, e in quel caso l’installazione «deve riguardare tutte le ruote».

Due o quattro ruote? La direttiva è meno rigida di quanto si creda

Domanda che torna ogni anno. Per i veicoli M1 e N1 — auto e furgoni leggeri — la direttiva raccomanda l’installazione su tutte le ruote «al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale». Raccomanda, non impone.

È una di quelle differenze tra norma e buona pratica su cui vale la pena essere onesti: montare due invernali sull’asse motore e lasciare due estive sull’altro soddisfa la lettera dell’ordinanza, ma crea un’auto che frena e sterza in modo diverso da quello per cui è stata progettata. Il risparmio è di un paio di gomme, il rischio è in curva sul bagnato — ed è il motivo per cui la direttiva, pur non imponendolo, scrive nero su bianco che le quattro ruote servono ad avere «condizioni uniformi di aderenza».

Se guidi all’estero, la marcatura M+S non basta più

Chi porta l’auto oltre confine deve sapere che le regole non si esportano. In Germania la definizione di pneumatico invernale sta nel paragrafo 36 dello StVZO, il regolamento tecnico sui veicoli, e richiede due requisiti insieme: prestazioni sulla neve migliori di un pneumatico normale e la marcatura con il simbolo alpino secondo il regolamento UNECE 117. Il regime transitorio che accettava le sole M+S è scaduto e nel testo vigente non compare più: un quattro stagioni marcato soltanto M+S, in Germania, non è un pneumatico invernale.

Austria, Francia e Svizzera hanno ciascuna il proprio schema, per periodo, per zone e per marcatura. Prima di un viaggio invernale la verifica va fatta paese per paese: è l’unico punto di questo articolo su cui non esiste una regola europea unica a cui appoggiarsi.

Quanto costa non essere in regola

Le sanzioni non sono scritte in una norma dedicata alle gomme: si applicano quelle generali sulla violazione delle ordinanze, e cambiano a seconda di dove ti fermano.

DoveNormaSanzione
Fuori dai centri abitatiArt. 6, comma 14 CdSda 87 a 344 €
Nei centri abitatiArt. 7, comma 14 CdSda 42 a 173 €

Sì, hai letto bene: fuori dai centri abitati costa più del doppio. È il contrario di quello che si legge in molte guide, ed è coerente con la logica della norma — le strade extraurbane sono quelle dove un’auto bloccata ferma lo sgombero neve e crea la coda.

Vale la pena controllarle, queste cifre: fra le guide che compaiono in prima pagina su Google ce n’è una che indica «da 41 a 338 euro», importi che nel testo vigente del Codice non esistono per questa violazione. Quelli qui sopra sono i commi 14 dei due articoli come si leggono oggi su Normattiva, la banca dati ufficiale della legislazione italiana.

Al momento del pagamento si applica l’articolo 202: entro sessanta giorni si paga il minimo edittale, ridotto del 30% se paghi entro cinque giorni dalla contestazione. In concreto: 60,90 euro fuori dai centri abitati, 29,40 euro dentro, se sei rapido.

Discorso diverso, e molto più caro, per le ordinanze di sospensione della circolazione che i Prefetti emettono durante le nevicate intense: lì la violazione costa da 173 a 694 euro, e se al volante c’è il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose si sale a 430-1.731 euro, con sospensione della patente da uno a quattro mesi. Sono i provvedimenti che chiudono un’autostrada o fermano i mezzi pesanti: ignorarli è un’altra categoria di problema.

Quando cambiarle davvero, non solo quando lo dice il calendario

Le date dicono quando puoi e quando devi. Non dicono se quel treno di gomme ha ancora senso. Un pneumatico invernale vive di mescola: quella mescola è studiata per restare morbida a basse temperature, ed è il motivo per cui a gennaio funziona meglio di un’estiva anche sull’asfalto asciutto. Con gli anni e i chilometri quella caratteristica se ne va prima del battistrada.

Il limite legale di usura resta quello di sempre — 1,6 mm — ed è lo stesso per estive e invernali: ne ho scritto nella guida su ogni quanto cambiare olio, gomme, freni e batteria, insieme all’invecchiamento della gomma, che su un treno usato sei mesi l’anno conta più del consumo.

E c’è il momento speculare, ad aprile: rimettere le estive è l’occasione naturale per il controllo di fine inverno, che ho messo in fila nei dieci controlli di primavera — pressione, batteria dopo il freddo, spazzole, sottoscocca dopo il sale.

Le due date che nessuno ti ricorda

La revisione ha una scadenza stampata sul libretto. Il bollo ha un mese fisso. L’assicurazione manda una mail. Il cambio gomme stagionale non ha niente di tutto questo: è l’unica scadenza ricorrente del veicolo che nessuna istituzione ti ricorda, e infatti a metà novembre i gommisti hanno tre settimane di coda fatte di persone che se ne sono accorte tutte insieme.

Magica, la mia app per la gestione dell’auto, gestisce questo caso nel modo più semplice possibile: le scadenze programmate si impostano anche su eventi che non hanno un documento dietro, quindi 15 novembre e 15 aprile diventano due promemoria come la revisione, con la notifica in anticipo che decidi tu. Il registro manutenzione tiene il resto: la data del montaggio, il chilometraggio, quanto hai pagato il cambio. Dopo due stagioni sai quanti chilometri ha fatto davvero il treno invernale e quanto ti costa ogni anno questa doppia dotazione — che è il numero che serve per decidere se ha ancora senso rispetto a un quattro stagioni.

Dico anche cosa l’app non fa, perché qui è la parte importante: Magica non sa se sulla strada che percorri ogni giorno c’è l’ordinanza, e non la può controllare al posto tuo. Quella verifica resta il cartello stradale e il sito dell’ente proprietario. L’app tiene le date e i costi; la geografia dell’obbligo resta compito tuo. Se vuoi il quadro completo delle scadenze del veicolo, l’ho raccontato nella guida alle scadenze dell’auto.

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Domande frequenti sull’obbligo gomme invernali

Da quando scatta l’obbligo gomme invernali 2026/2027?

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, sulle strade dove l’ente proprietario ha emesso l’ordinanza e l’ha segnalata. Le date derivano dalla direttiva ministeriale prot. 1580 del 16 gennaio 2013, che ha uniformato i provvedimenti locali. Su strade di montagna ad alta quota il periodo può essere più lungo.

L’obbligo vale in tutta Italia?

No. Il Codice della Strada dà all’ente proprietario della strada la facoltà di prescrivere gomme invernali o mezzi antisdrucciolevoli, non un obbligo generalizzato. Vale sulle strade con ordinanza in vigore, rese note con l’apposita segnaletica. Sull’arco alpino e appenninico è la regola; in molte zone del Sud e sulle coste l’ordinanza non viene emessa.

Le gomme quattro stagioni vanno bene?

Sì, se portano la marcatura M+S (o MS, M-S, M&S): è la marcatura che la circolare ministeriale del 17 gennaio 2014 usa per identificare gli pneumatici invernali. Il simbolo alpino con il fiocco di neve (3PMSF) non è richiesto dalla normativa italiana, ma è quello che certifica le prestazioni reali su neve — e all’estero, in Germania, è invece obbligatorio.

Quanto costa la multa se mi fermano senza gomme invernali?

Da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati (art. 6, comma 14 del Codice della Strada) e da 42 a 173 euro nei centri abitati (art. 7, comma 14). Si paga il minimo entro sessanta giorni, con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione.

Bastano le catene tenute nel bagagliaio?

Sì: l’ordinanza tipo prevede l’alternativa fra pneumatici invernali montati e mezzi antisdrucciolevoli a bordo. Devono però essere dispositivi conformi ai decreti ministeriali richiamati dalla direttiva, compatibili con gli pneumatici del veicolo, e quando servono vanno montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Posso tenere le gomme invernali tutto l’anno?

Dipende dal codice di velocità. Se è pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, sì: la circolare del 2014 dice che in quel caso non ci sono restrizioni di calendario. Se è inferiore — minimo Q, cioè 160 km/h — l’uso è ammesso solo dal 15 ottobre al 15 maggio, con la targhetta monitoria in abitacolo che indica il limite di velocità da rispettare.

Le gomme invernali vanno montate su tutte e quattro le ruote?

La direttiva del 2013 ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote per auto e furgoni leggeri, ma non la impone. Diverso il caso dei chiodati, ammessi solo per la marcia su ghiaccio e obbligatoriamente su tutte le ruote, e dei dispositivi antisdrucciolevoli, che vanno montati almeno sulle ruote degli assi motori.

In sintesi

L’obbligo gomme invernali si riassume in pochi numeri: 15 novembre – 15 aprile dove c’è l’ordinanza, 15 ottobre – 15 maggio la finestra allargata per il solo codice di velocità ridotto, minimo Q (160 km/h), 87-344 euro di multa fuori dai centri abitati e 42-173 dentro.

E si riassume in un principio: l’obbligo non è nazionale, è della strada. Il cartello vale più di qualsiasi articolo — compreso questo. Quello che resta a te sono due date all’anno da non dimenticare, che non stanno su nessun documento e che nessuno ti ricorda.

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Le informazioni di questo articolo sono aggiornate a luglio 2026 e hanno valore indicativo: le ordinanze sono adottate dai singoli enti proprietari delle strade e possono prevedere periodi e prescrizioni diverse tratto per tratto. Per la strada che percorri fanno fede la segnaletica in loco e l’ordinanza dell’ente competente.

Fonti: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 6, 7, 79 e 202 nel testo vigente su Normattiva; direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU 1580 del 16 gennaio 2013, «Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, con allegati A e B; circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per la Motorizzazione, prot. 24783 del 17 gennaio 2014, «Impiego degli pneumatici invernali»; circolare del Ministero dei Trasporti n. 104/95, prot. 1809/4110/0 del 31 maggio 1995, punto 6; decreto ministeriale 10 maggio 2011 e decreto ministeriale 13 marzo 2002 sui dispositivi supplementari di aderenza e sulle catene da neve; § 36 StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) per la Germania.