Carta di circolazione 2026: come si legge, cosa cambia con il Documento Unico e quando va aggiornata
La carta di circolazione è il foglio che quasi tutti tengono nel cassetto portaoggetti e che quasi nessuno ha mai letto per intero. Eppure risponde da sola a domande che costano soldi: quanto pagherai di bollo, se puoi trainare quel carrello, quale classe Euro ti fa entrare in centro, se le gomme che stai per comprare sono ammesse su quell’auto.
Sviluppo Magica, un’app per la gestione dei veicoli, e quando qualcuno mi chiede dove trovare i dati della propria auto la risposta è sempre la stessa: sono già tutti lì, scritti con lettere e numeri che sembrano una sigla d’archivio. Non lo sono: sono codici comunitari armonizzati, definiti da una direttiva europea, e una volta che sai leggerli il libretto smette di essere un documento da esibire e diventa uno strumento.
Qui sotto trovi la legenda completa, cosa è cambiato davvero con il Documento Unico, i casi in cui il documento va aggiornato (e quelli in cui non devi fare niente), quanto costano gli errori e quanto costa il duplicato se lo perdi.
Libretto, carta di circolazione, documento unico: chi è chi
Tre nomi che girano insieme, e uno di troppo.
- Carta di circolazione è il nome giuridico. L’articolo 93, comma 1 del Codice della Strada dice che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi «per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri».
- Libretto è il modo in cui lo chiamano tutti, compreso lo stesso Codice della Strada quando parla di veicoli storici.
- Documento Unico (DU) è la versione in vigore dal 2021: la stessa carta di circolazione, con dentro anche le informazioni sulla proprietà.
Attenzione a un quarto nome che genera confusione vera: il libretto di manutenzione, quello dei tagliandi, non c’entra niente. Lo rilascia il costruttore, non il Ministero, e serve a dimostrare che l’auto è stata seguita — un tema che ho affrontato a parte nella guida al libretto di manutenzione. La carta di circolazione, invece, è il documento che ti autorizza a circolare: senza, l’auto resta ferma.
Cosa è cambiato con il Documento Unico (e cosa no)
Il Documento Unico di circolazione e di proprietà nasce dal D.Lgs. 98/2017 e unisce due documenti che prima viaggiavano separati: la carta di circolazione (dati tecnici, archivio del Ministero) e il certificato di proprietà (dati giuridici, Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI).
Le date, secondo ACI: introduzione progressiva dal 1° gennaio 2020, con il rilascio già attivo in via transitoria da maggio 2020 per immatricolazioni e passaggi di proprietà; dal 1° ottobre 2021 per ogni operazione che comporta il rilascio dei documenti di circolazione viene emesso sempre il DU, al posto della carta di circolazione, dei tagliandi di aggiornamento e del certificato di proprietà digitale.
Due conseguenze pratiche che valgono ancora oggi:
- Se non hai fatto operazioni sul veicolo, hai ancora i vecchi documenti — e vanno benissimo. Carta di circolazione e certificato di proprietà emessi prima restano validi finché non viene rilasciato un DU. Nessuno deve andare a «convertirli».
- Il DU arriva quando succede qualcosa: passaggio di proprietà, reimmatricolazione, oppure il rilascio a seguito di smarrimento, furto o deterioramento dei vecchi documenti.
Graficamente non cambia quasi nulla. La scheda tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Documento Unico è netta: «l’aspetto grafico del DU è invariato rispetto a quello della carta di circolazione», restano identici i riquadri e le modalità di compilazione.
Il riquadro che il DU ha in più (e che serve quando compri usato)
La differenza sta in un angolo di pagina. Sempre secondo la scheda ministeriale, rispetto a una «normale» carta di circolazione il DU riporta in basso a destra del quarto riquadro della prima pagina:
- il numero di repertorio progressivo PRA;
- la data e il tipo di atto per la proprietà;
- la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo;
- il numero dei fogli che compongono il DU.
E qui arriva il pezzo che quasi nessuna guida racconta: le informazioni sullo stato giuridico-patrimoniale del veicolo — compresi i fermi amministrativi e i provvedimenti di sequestro o di confisca — sono annotate in chiaro su uno o più fogli aggiuntivi, che corrispondono alla «Parte II» della carta di circolazione prevista dalla direttiva europea. Sugli stessi fogli compaiono gli eventuali comproprietari.
Tradotto: se stai guardando un’auto usata e il venditore ti mette in mano un DU, quel SI/NO e quei fogli aggiuntivi ti dicono in dieci secondi se sul veicolo pesa qualcosa. È lo stesso controllo che, senza documento alla mano, richiederebbe una visura al PRA — la strada che ho descritto parlando di demolizione e radiazione e che vale la pena percorrere prima di comprare un’auto usata.
Un dettaglio che spiega perché nessuno ti manda il DU per email: è stampato su modulistica «a stretta rendicontazione», cioè su carta numerata e contabilizzata come i vecchi bollettari. L’unica eccezione prevista è il DU non valido per la circolazione, che si stampa su un foglio A4 bianco.
La legenda: i codici armonizzati, uno per uno
I codici sul libretto non sono un’invenzione italiana: sono i codici comunitari armonizzati dell’allegato I della direttiva 1999/37/CE, nella versione sostituita dalla direttiva 2003/127/CE. Servono a far leggere un libretto italiano a un agente austriaco senza bisogno di traduzioni.
La direttiva li divide in due gruppi, ed è una distinzione utile: alcuni devono esserci, altri possono esserci.
Quelli che ci sono sempre
| Codice | Significato |
|---|---|
| A | Numero di immatricolazione (la targa) |
| B | Data della prima immatricolazione del veicolo |
| C.1 | Intestatario della carta di circolazione (cognome/ragione sociale, nome, indirizzo) |
| C.4 | Dicitura che precisa se l’intestatario è, non è, o non è identificato come proprietario |
| D.1 / D.2 / D.3 | Marca · tipo, variante e versione · denominazione commerciale |
| E | Numero di identificazione del veicolo (il telaio) |
| F.1 | Massa massima a carico tecnicamente ammissibile (esclusi i motocicli) |
| G | Massa del veicolo in servizio, carrozzato |
| H | Durata di validità, se non è illimitata |
| I | Data di immatricolazione a cui si riferisce la carta |
| K | Numero di omologazione |
| P.1 / P.2 / P.3 | Cilindrata (cm³) · potenza netta massima (kW) · tipo di alimentazione |
| Q | Rapporto potenza/massa in kW/kg (solo motocicli) |
| S.1 / S.2 | Posti a sedere, compreso il conducente · posti in piedi |
Quelli che possono esserci
| Codice | Significato |
|---|---|
| C.2 / C.3 | Proprietario del veicolo · chi può disporne a titolo diverso dalla proprietà |
| C.5-C.8 | Nuovi dati nominativi, quando il cambiamento non comporta il rilascio di una carta nuova |
| F.2 / F.3 | Massa massima ammissibile nello Stato di immatricolazione · massa massima dell’insieme (auto + rimorchio) |
| J | Categoria del veicolo (M1 per le automobili, N1 per gli autocarri leggeri…) |
| L / M | Numero di assi · interasse in mm |
| N.1-N.5 | Ripartizione della massa tra gli assi, per i veicoli oltre 3.500 kg |
| O.1 / O.2 | Massa massima rimorchiabile: rimorchio frenato · rimorchio non frenato |
| P.4 / P.5 | Regime nominale (giri/min) · numero di identificazione del motore |
| R | Colore del veicolo |
| T | Velocità massima (km/h) |
| U.1 / U.2 / U.3 | Livello sonoro da fermo · regime del motore · in marcia |
| V.1-V.8 | Emissioni: CO, HC, NOx, HC+NOx, particolato, coefficiente di assorbimento, CO₂ (V.7), consumo in ciclo misto (V.8) |
| V.9 | Classe ambientale di omologazione CE (la «classe Euro») |
| W | Capacità del serbatoio o dei serbatoi, in litri |
La direttiva consente poi agli Stati membri di aggiungere codici nazionali tra parentesi: è il motivo per cui su un libretto italiano trovi anche voci che in Germania non esistono.
I cinque campi che userai davvero
La legenda completa serve una volta. Poi, nella vita normale di un’auto, i campi che contano sono cinque.
B e I — le due date. La prima immatricolazione è il punto di partenza della revisione: primo controllo a quattro anni, poi ogni due. Il campo I è la data a cui si riferisce quel documento specifico, che dopo un passaggio di proprietà è diversa dalla prima.
P.2 — la potenza in kW. È da qui che parte il conto del bollo auto, e oltre i 185 kW scatta anche il superbollo. Se stai valutando due allestimenti dello stesso modello, la differenza di tassa la leggi in questo campo prima ancora che dal concessionario.
F.1 e F.2 — le masse. F.1 è la massa massima tecnicamente ammissibile, F.2 quella ammessa in Italia: è il numero che decide se serve la patente B o qualcosa di più (il limite ordinario è 3.500 kg). Sul Portale dell’Automobilista esiste anche un servizio dedicato alla «massa supplementare», che verifica se un veicolo N2 ad alimentazione alternativa con massa tra 3.500 e 4.250 kg, adibito al trasporto merci e senza rimorchio, può essere guidato con la patente B conseguita da almeno due anni. La differenza tra F.2 e G, la massa in servizio, è la portata reale: quanto puoi caricare senza essere fuorilegge.
O.1 e O.2 — il traino. Prima di attaccare un carrello o una roulotte, i due numeri da confrontare sono questi: rimorchio frenato e non frenato. Il gancio montato non basta, e l’installazione stessa rientra tra le modifiche di cui parlo più sotto.
V.9 — la classe ambientale. È il campo che decide se entri in centro nei giorni di blocco del traffico e in quali ZTL. Se il libretto è vecchio o poco leggibile, la classe si controlla gratis sul Portale dell’Automobilista, che ha un servizio apposta: basta targa e captcha.
Un sesto campo non ha una lettera armonizzata ma vale il tempo di cercarlo: l’elenco delle misure di pneumatici omologate per quel veicolo, nelle annotazioni. È lì che si verifica se una misura alternativa — tipico caso del treno invernale su cerchi diversi — è ammessa, prima di scoprirlo alla revisione. Ci ho dedicato un passaggio anche nella guida all’obbligo di gomme invernali.
Intestatario e proprietario non sono la stessa cosa
È la parte del documento che più spesso viene letta male, e la direttiva europea è chiarissima: al codice C.1 c’è l’intestatario della carta di circolazione, al C.2 il proprietario, al C.3 chi può disporre del veicolo a un titolo diverso dalla proprietà. Il C.4 esiste apposta per dire, nero su bianco, se l’intestatario è il proprietario oppure no.
Il Codice della Strada fa lo stesso ragionamento all’articolo 93, comma 2: la carta è intestata «a chi si dichiara proprietario del veicolo», indicando dove ricorrano anche usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto o venditore con patto di riservato dominio. E il comma 5 aggiunge che per i veicoli iscritti al PRA nella carta di circolazione «sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo»: è la norma su cui poggia tutto il Documento Unico.
Se guidi un’auto in leasing o a noleggio a lungo termine, quindi, il nome che compare come intestatario può non essere il tuo, e non è un errore. C’è anche una regola pratica che pochi conoscono: per i veicoli in locazione senza conducente o con facoltà di acquisto, l’articolo 180, comma 4 ammette di tenere a bordo una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario, invece dell’originale.
Già che sei nel cassetto portaoggetti: accanto alla carta di circolazione ha senso tenere anche il modulo di constatazione amichevole. La tua compagnia è obbligata a consegnartelo alla stipula e a ogni rinnovo, e a fornirtene una copia su carta in qualunque momento tu la chieda.
Quando va aggiornata — e i casi in cui non devi fare niente
Qui la vulgata sbaglia più spesso, e sbaglia in entrambe le direzioni.
Cambio di residenza: non devi fare niente. L’articolo 94, comma 2 mette l’aggiornamento in capo all’ufficio del Dipartimento per i trasporti, che aggiorna l’archivio nazionale dei veicoli. Il Comune riceve la tua dichiarazione anagrafica e la comunica al Ministero. Il Ministero, si legge sul sito del MIT, «non invia alcun adesivo con l’indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione di auto e moto (dal 1/10/2020), né per il certificato di circolazione dei ciclomotori (da giugno 2022), né per la patente (dal 2/3/2013)». Se vuoi verificare che l’indirizzo sia arrivato, si controlla nell’area riservata del Portale dell’Automobilista con SPID o CIE.
Modifiche tecniche: sì, entro trenta giorni. L’articolo 78 impone visita e prova alla Motorizzazione quando cambiano caratteristiche costruttive o funzionali. Il DM 8 gennaio 2021 ha però individuato le modifiche per cui la visita non serve più — gancio di traino, doppi comandi, comandi per disabili, sistemi ruota, con gli aggiornamenti del 2021 e del 2022 — fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione. In quel caso l’officina accreditata rilascia l’attestazione dei lavori e l’intestatario presenta entro trenta giorni, alla Motorizzazione o a uno studio di consulenza, l’istanza su modello TT 2119 con i diritti pagati via pagoPA (tariffa N004, 10,20 € o 16,00 € a seconda del caso).
Passaggio di proprietà: sì, entro sessanta giorni. È l’articolo 94, comma 1: la richiesta la fa l’acquirente entro sessanta giorni dall’autentica della firma, e si conclude con il rilascio di una carta di circolazione nuova. I costi e le trappole li ho messi tutti nella guida al passaggio di proprietà.
Auto prestata per più di trenta giorni: dipende da chi la usa. L’articolo 94, comma 4-bis prevede che gli atti da cui deriva la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario vadano dichiarati entro trenta giorni per l’annotazione sulla carta di circolazione. È la cosiddetta intestazione temporanea, e i casi sono elencati nell’articolo 247-bis del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992): comodato, custodia giudiziale, locazione senza conducente, veicoli intestati a soggetti incapaci.
Lì c’è anche l’esenzione che quasi nessuno cita, ed è quella che riguarda più famiglie: nel caso di comodato «sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi». Quindi l’auto che passa tra marito e moglie o tra genitori e figli che vivono nella stessa casa non richiede alcuna annotazione; l’auto lasciata per due mesi a un fratello che vive per conto suo, o a un amico, sì.
Revisione: se ne occupa l’officina. L’articolo 80, comma 13 prevede che l’esito venga annotato sulla carta di circolazione e stabilisce anche una cosa utile da sapere: fino a quando l’annotazione non è stata fatta, «la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione».
Quanto costano gli errori
| Situazione | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Circoli senza avere con te i documenti | art. 180, c. 7 | 42-173 € (26-102 € per i ciclomotori) |
| Circoli con un veicolo per cui la carta non è mai stata rilasciata | art. 93, c. 7 | 430-1.731 € + confisca del veicolo |
| Non osservi gli obblighi sul trasferimento di proprietà o l’annotazione dell’uso da parte di terzi | art. 94, c. 3 | 727-3.629 € |
| Circoli senza aver richiesto nei termini l’aggiornamento dei dati o il rinnovo della carta | art. 94, c. 4 | 363-1.813 € + ritiro immediato della carta |
| Circoli con modifiche non approvate rispetto a omologazione e carta di circolazione | art. 78, c. 3 | 430-1.731 € + ritiro della carta |
| Circoli senza revisione | art. 80, c. 14 | 173-694 €, raddoppiabili in caso di omissione ripetuta |
Vale la pena notare la sproporzione tra la prima riga e le altre: dimenticare il documento a casa costa quaranta euro, non averlo aggiornato ne costa da trecento in su, con il documento ritirato sul posto. E c’è una novità di buon senso all’articolo 180, comma 8: l’invito a presentarsi in un ufficio di polizia per esibire i documenti non si applica «nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici» accessibili agli organi di polizia stradale.
Se lo perdi, se te lo rubano, se si rovina
Dal 2 marzo 2021 la strada è una sola: in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di proprietà cartaceo si chiede il rilascio del nuovo DU, non più il duplicato del vecchio documento.
Come funziona, secondo ACI:
- la richiesta la fa l’intestatario del veicolo o una persona da lui incaricata;
- si presenta agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o a uno Studio di Consulenza Automobilistica (Sportello Telematico dell’Automobilista);
- serve l’istanza unificata, firmata digitalmente allo sportello oppure stampata e firmata a mano in caso di delega;
- serve la denuncia di furto, smarrimento o distruzione resa alle autorità di Polizia, oppure una dichiarazione sostitutiva. La denuncia non occorre quando il certificato di proprietà cartaceo o il foglio complementare sono completamente deteriorati: in quel caso si consegna il documento rovinato;
- costi dovuti per legge: 10,20 € di diritti Motorizzazione e 32,00 € di imposta di bollo, quest’ultima solo per il rilascio del DU a seguito di distruzione o deterioramento del certificato di proprietà. Ai due importi si aggiungono i costi di riscossione dei versamenti.
Un avvertimento pratico che arriva sempre dalla stessa fonte: in alcuni casi il DU non può essere stampato contestualmente alla presentazione della pratica, e va ritirato allo sportello STA dove è stata evasa l’ultima pratica sul veicolo.
Il libretto digitale che ancora non esiste
Questa è la parte che mi diverte di più, da sviluppatore. La direttiva europea del 2003 prevedeva già, in alternativa al modello cartaceo, una carta di circolazione «in formato di carta intelligente»: una smart card con microprocessore, leggibile «utilizzando normali lettori, come quelli utilizzati per la lettura delle carte tachigrafiche». Sono passati oltre vent’anni e in Italia quella possibilità non è mai stata esercitata.
Sul digitale siamo esattamente qui, a metà 2026:
- su IT-Wallet, il portafoglio digitale dell’app IO, ci sono la patente di guida, la tessera sanitaria-TEAM e la Carta Europea della Disabilità. Il documento del veicolo non è tra questi;
- il DU è cartaceo: la stessa pagina ACI che lo descrive avverte che «il Documento Unico non è consultabile online sui sistemi ACI in quanto è una documentazione cartacea»;
- la scheda ministeriale del 2020 annunciava un sistema di consultazione online delle informazioni aggiuntive «in corso di realizzazione». A oggi, quello che si consulta liberamente con la sola targa sul Portale dell’Automobilista sono le revisioni effettuate, la classe ambientale, la copertura RCA e la massa supplementare — non il documento.
Morale: il foglio nel cassetto è ancora l’originale, e finché è così l’unica ridondanza sensata è tua. Una fotografia leggibile del fronte e del retro, tenuta dove la ritrovi, ti salva la giornata quando il documento è a casa e ti serve un dato: non sostituisce l’originale davanti a un agente, ma ti dice se quel rimorchio si può trainare mentre sei in cortile dal concessionario.
Cosa ne faccio io, in pratica
Quando aggiungo un veicolo in Magica, i dati che trascrivo dal libretto sono sempre gli stessi quattro: prima immatricolazione, potenza, alimentazione e misure degli pneumatici. Da lì in poi lavora l’app: la prima immatricolazione diventa la scadenza della revisione, la potenza serve al conto del bollo, l’alimentazione decide come vengono calcolati i costi al chilometro, e ogni veicolo del garage tiene il suo storico di manutenzione e di rifornimenti.
È lo stesso impianto che ho descritto nella guida alle scadenze dell’auto: le date le imposti una volta, poi arrivano le notifiche preventive prima che scadano.
Dico anche cosa Magica non fa, perché conta di più. Non interroga l’archivio nazionale dei veicoli e non legge il PRA: nessuna app privata può farlo, e chi promette il contrario di solito rivende visure a pagamento. I dati del libretto li trascrivi tu la prima volta — o li fai riconoscere all’assistente IA integrato — e restano sul dispositivo, perché Magica non ha un server dove mandarli.
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Domande frequenti sulla carta di circolazione
La carta di circolazione e il libretto sono la stessa cosa?
Sì. «Libretto» è il nome colloquiale della carta di circolazione, il documento rilasciato dalla Motorizzazione che autorizza il veicolo a circolare. Non va confuso con il libretto di manutenzione o dei tagliandi, che è il quaderno del costruttore in cui si registrano i tagliandi e non ha alcun valore ai fini della circolazione.
Devo convertire la mia vecchia carta di circolazione in Documento Unico?
No. I documenti rilasciati prima del 1° ottobre 2021 restano validi finché non viene emesso un nuovo DU. Il Documento Unico arriverà da solo alla prima operazione che comporta il rilascio di un documento nuovo: passaggio di proprietà, reimmatricolazione, oppure duplicato dopo smarrimento, furto o deterioramento.
Cosa significano i codici sulla carta di circolazione?
Sono i codici comunitari armonizzati previsti dalla direttiva 1999/37/CE, come sostituita dalla direttiva 2003/127/CE. I più usati: A è la targa, B la prima immatricolazione, E il numero di telaio, F.1 e F.2 le masse massime, P.1 la cilindrata, P.2 la potenza in kW, O.1 e O.2 le masse rimorchiabili, S.1 i posti a sedere, V.9 la classe ambientale.
Devo aggiornare la carta di circolazione quando cambio residenza?
No. È l’ufficio del Dipartimento per i trasporti ad aggiornare l’archivio nazionale dei veicoli, sulla base della comunicazione del Comune. Dal 1° ottobre 2020 il Ministero non invia più nemmeno l’adesivo con il nuovo indirizzo, e la residenza registrata si verifica nell’area riservata del Portale dell’Automobilista con SPID o CIE.
Quanto costa il duplicato della carta di circolazione?
Dal 2 marzo 2021 non si chiede più un duplicato ma il rilascio del nuovo DU. I costi dovuti per legge sono 10,20 euro di diritti Motorizzazione, più 32,00 euro di imposta di bollo nel solo caso di rilascio a seguito di distruzione o deterioramento del certificato di proprietà, oltre ai costi di riscossione dei versamenti.
Cosa rischio se giro senza la carta di circolazione a bordo?
La sanzione dell’articolo 180, comma 7 va da 42 a 173 euro (da 26 a 102 euro per i ciclomotori). È una cifra molto più bassa di quella prevista per chi circola con un documento non aggiornato — da 363 a 1.813 euro, con ritiro immediato del documento — o per chi circola con un veicolo per cui la carta non è mai stata rilasciata, da 430 a 1.731 euro con confisca.
Posso vedere online il Documento Unico della mia auto?
No. ACI precisa che il DU non è consultabile online sui suoi sistemi, trattandosi di documentazione cartacea. Con la sola targa, sul Portale dell’Automobilista, si consultano gratuitamente le revisioni effettuate, la classe ambientale e la copertura RCA: sono verifiche sul veicolo, non copie del documento.
In sintesi
La carta di circolazione è un documento che parla una lingua europea da vent’anni e che quasi nessuno traduce. Le poche cose da ricordare sono queste: i codici sono armonizzati e la legenda è pubblica; il Documento Unico dal 1° ottobre 2021 include anche proprietà, vincoli e gravami, e su quel SI/NO in fondo al quarto riquadro si capisce in dieci secondi se un’auto usata ha qualcosa di sospeso; il cambio di residenza non richiede alcun aggiornamento del documento, mentre le modifiche tecniche ne richiedono uno entro trenta giorni; il documento smarrito si sostituisce con 10,20 euro di diritti e un’istanza allo sportello.
E una cosa che vale più di tutte: i cinque campi che contano — prima immatricolazione, kW, masse, masse rimorchiabili, classe ambientale — sono gli stessi che determinano bollo, revisione, patente necessaria e accesso alle ZTL. Leggerli una volta costa dieci minuti; non averli mai letti costa molto di più, e quasi sempre in un momento in cui avresti preferito occuparti d’altro.
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Le informazioni normative di questo articolo sono aggiornate a luglio 2026 e hanno valore indicativo: importi, procedure e requisiti possono cambiare e possono variare a seconda del veicolo e della situazione individuale. Per il tuo caso specifico fanno fede l’Ufficio Motorizzazione Civile competente, lo sportello telematico dell’automobilista e l’ufficio provinciale ACI-PRA.
Fonti: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 78, 80, 93, 94 e 180 nel testo vigente; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione), art. 247-bis sull’intestazione temporanea; D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 (documento unico di circolazione e di proprietà); Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scheda tecnica «Il Documento Unico» (v. 2.0 del 30 aprile 2020) pubblicata sul Portale dell’Automobilista; MIT, pagina «Cambio di residenza sulla carta di circolazione»; MIT — UMC, avviso sull’aggiornamento della carta di circolazione/DU ai sensi del DM 8 gennaio 2021 e successivi DD 5.11.2021, DM e DD 19.5.2022; ACI, pagine ufficiali «Documenti del veicolo: il Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo» e «Perdita dei documenti del veicolo: cosa fare»; direttiva 1999/37/CE del Consiglio come modificata dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione, allegato I; Portale dell’Automobilista, servizi online «Verifica revisioni effettuate», «Verifica classe ambientale veicolo», «Verifica copertura RCA» e «Verifica massa supplementare»; Dipartimento per la trasformazione digitale, pagina sul sistema IT-Wallet.
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