Constatazione amichevole 2026: come si compila, cosa cambia con il modulo digitale e cosa succede se l’altro non firma
Un tamponamento in coda, due auto ferme, e quel foglio azzurro che uno dei due tira fuori dal cassetto. Da lì in poi le strade si dividono: c’è chi lo compila in quattro minuti e viene liquidato in trenta giorni, e c’è chi scrive due righe generiche, non lo fa firmare, e si ritrova sei mesi dopo a discutere di chi ha invaso la corsia.
La differenza non sta nella fortuna. Sta in tre o quattro caselle e in una firma, e sono tutte previste per iscritto da norme pubbliche che nessuno legge.
Sviluppo Magica, un’app per la gestione dei veicoli, e la domanda che mi arriva più spesso su questo tema non è «cos’è la constatazione amichevole» ma «cosa succede se sbaglio a compilarla». La risposta breve: molto meno di quanto si teme in un caso, molto di più di quanto si immagina in un altro. Qui sotto c’è la versione lunga, con quello che è cambiato nel 2026 — perché è cambiato, e in modo sostanziale.
Il foglio ha due vite: denuncia di sinistro e constatazione amichevole
Il primo equivoco è nel nome. Il documento ufficiale si chiama, per esteso, «Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro»: sono due cose diverse stampate sullo stesso foglio.
L’articolo 143, comma 1 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) obbliga conducenti e proprietari coinvolti in un sinistro tra veicoli a motore a «denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS». Questa è la denuncia di sinistro: la fai da solo, riguarda solo il tuo rapporto con la tua compagnia, ed è un obbligo.
La constatazione amichevole è quello che quel foglio diventa quando lo firma anche l’altro. Lo dicono le istruzioni ufficiali allegate al modulo, al punto 3: «Se il modulo è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all’articolo 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private».
Quindi: il modulo compilato da solo è già valido e va comunque mandato. Ma è la seconda firma a trasformarlo in qualcos’altro. E il «qualcos’altro» ha effetti misurabili, che vediamo tra poco.
Il terzo nome che gira è CID, sigla della vecchia «Convenzione Indennizzo Diretto». Non è un documento diverso: è come continuano a chiamarlo in mezza Italia. Sui moduli attuali la sigla che conta è CAI.
La novità vera del 2026: il modulo non è più solo di carta
Qui c’è la parte che quasi nessuna guida in circolazione ha aggiornato.
Il modello del modulo è stato riscritto dal Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo. Ha abrogato il vecchio Regolamento ISVAP n. 13 del 2008, e ha cambiato due cose che si vedono a occhio nudo.
La prima è nell’articolo 11, comma 2, ed è una riga sola: «Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario». Non è la compagnia a decidere il formato. Sei tu.
La seconda è nell’articolo 14: le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati «applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica». L’articolo 18 dava alle compagnie dodici mesi dall’entrata in vigore per attrezzarsi: il termine è scaduto l’8 aprile 2026.
Tradotto: da questa primavera la tua compagnia è tenuta a offrirti un modo per compilare e trasmettere il CAI dal telefono. Se apri l’app della tua assicurazione e non lo trovi, non stai cercando male — stai guardando un obbligo non adempiuto.
Tre dettagli del regolamento che vale la pena conoscere:
- La firma digitale non è una firma qualsiasi. L’articolo 14, comma 2 impone «modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata» dal regolamento eIDAS e dal Codice dell’amministrazione digitale. Non è una scarabocchiata sul touchscreen a caso: è una firma con requisiti tecnici precisi.
- Devi poterne conservare una copia. Il comma 4 obbliga le imprese ad adottare misure idonee a garantirti «l’acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso».
- Aderire al servizio digitale non ti trasforma in un target pubblicitario. Il comma 5 è esplicito: l’adesione «non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali».
E la carta? Resta, e resta un tuo diritto. L’articolo 13 impone alle compagnie di consegnarti un esemplare del modulo alla stipula e a ogni rinnovo, e stabilisce che il contraente «su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo». Tenerne una copia nel cassetto insieme alla carta di circolazione continua a essere la mossa più sensata: la sera in cui serve, la batteria del telefono è al 4% e il campo non c’è.
Cosa fa davvero la firma di entrambi (e cosa non fa)
Circola una leggenda robusta: «se firmi la constatazione amichevole hai ammesso la colpa, e non torni più indietro». È falsa, ma come tutte le leggende robuste parte da qualcosa di vero.
Il vero sta nell’articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni: «Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».
Leggi bene chi può smontare quella presunzione: l’impresa di assicurazione, non tu. La firma congiunta non è una confessione irrevocabile, è una presunzione relativa — e il potere di contestarla la legge lo dà alla compagnia, non al conducente che ha firmato. Se hai scritto una dinamica sbagliata perché eri scosso, non hai chiuso la porta: hai reso la tua versione molto più difficile da cambiare, il che è una ragione ottima per compilarlo con calma, non per non compilarlo.
Il secondo effetto della doppia firma è puramente cronologico, e vale soldi. Ne parliamo nella sezione sui termini: dimezza i tempi.
Se non compili niente: la regola del cinquanta e cinquanta
C’è un motivo pratico per cui non compilare il modulo è quasi sempre la scelta peggiore, e non ha a che fare con l’assicurazione: ha a che fare con il codice civile.
L’articolo 2054, secondo comma stabilisce che «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». È la regola del 50 e 50: in assenza di prova, la colpa si divide a metà.
E non è una regola aggirabile sostenendo di non avere subito danni: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 205 del 1972, ha dichiarato illegittimo l’articolo 2054 nella parte in cui escludeva la presunzione «anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni».
Quindi il punto di partenza, quando nessuno documenta nulla, è metà per uno. Il modulo compilato bene serve esattamente a spostare quel punto di partenza. Il modulo non compilato lo lascia dov’è.
I riquadri che le istruzioni ufficiali ti dicono espressamente come compilare
Il modulo ha una quindicina di riquadri numerati, ma le istruzioni allegate al Regolamento IVASS 56/2025 si soffermano solo su alcuni. Sono, guarda caso, quelli che si sbagliano.
| Riquadro | Cosa chiede | Dove prendere il dato (fonte: istruzioni ufficiali) |
|---|---|---|
| 6 | Assicurato / contraente | Dai documenti di assicurazione: certificato o carta verde |
| 7 | Veicolo | Dai documenti del veicolo (targa, marca, modello) |
| 8 | Compagnia di assicurazione | Dai documenti di assicurazione: certificato o carta verde |
| 9 | Conducente | Dalla propria patente di guida |
| 10 | Punto d’urto iniziale | Da indicare «con precisione» sulla sagoma del veicolo riprodotta |
| 12 | Circostanze dell’incidente | Una croce solo nelle caselle pertinenti, più il numero totale delle caselle segnate |
| 13 | Grafico del sinistro | Un disegno della dinamica |
Le istruzioni aggiungono un passaggio che quasi tutti saltano, al punto 6: «Completare le informazioni di cui ha bisogno l’assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio “altre informazioni”». Quel foglio aggiuntivo non è un optional decorativo: serve ad alimentare la banca dati sinistri istituita presso l’IVASS. Il regolamento però precisa, all’articolo 15, comma 2, che il modulo «mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo». Se il foglio manca, la denuncia vale lo stesso.
Una nota sul riquadro 9: chiede i dati della patente. È uno dei tre o quattro momenti dell’anno in cui ti accorgi se è ancora valida — e se la tua è vicina alla scadenza, il rinnovo della patente è una faccenda che conviene chiudere prima, non sul ciglio della strada.
Il punto 12: le crocette che decidono chi paga
Se dovessi indicare un solo riquadro su cui rallentare, sarebbe il 12.
Le caselle delle circostanze non sono un riassunto della dinamica: sono la dinamica, nella forma in cui la leggerà chi liquida. Le compagnie non ricostruiscono l’incidente dal vostro racconto, lo incrociano con una griglia.
Quella griglia esiste ed è pubblica: è l’allegato A del D.P.R. 254/2006, il regolamento che disciplina il risarcimento diretto, e contiene i criteri di determinazione del grado di responsabilità. Non è materiale riservato agli addetti: l’articolo 9, comma 1 dello stesso decreto impone all’impresa, tra gli obblighi di assistenza al danneggiato, «l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A». Se la tua compagnia ti comunica una ripartizione di colpa e non ti spiega da dove esce, sta saltando un obbligo suo.
Due errori pratici, entrambi frequenti:
- Segnare caselle “per sicurezza”. Ogni croce in più è una circostanza che dichiari vera. Le istruzioni dicono di apporre la croce «nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell’incidente».
- Non scrivere il totale. Il numero delle caselle segnate va indicato: serve a impedire che qualcuno ne aggiunga una dopo. È una misura antifrode elementare, e lasciarla in bianco lavora contro chi ha ragione.
Se l’altro conducente non firma
Succede, e non è la catastrofe che sembra. Le istruzioni ufficiali prevedono il caso al punto 5, con una procedura precisa: compili integralmente la parte relativa al tuo veicolo (veicolo A), mentre per il veicolo della controparte (veicolo B) «sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande».
Tradotto in gesti: targa dell’altro e nome della sua compagnia sono il minimo sindacale. Tutto il resto, se riesci a ottenerlo, è guadagnato.
Anche l’IVASS, nella sua guida ai consumatori, è netta: se le parti sono in disaccordo «è in ogni caso utile compilare il modulo, anche singolarmente, così da potere fornire la propria versione sulla dinamica del sinistro, e inviarlo alla propria impresa». Il modulo unilaterale perde la presunzione dell’articolo 143 comma 2 e i tempi ridotti, ma resta la tua versione messa per iscritto lo stesso giorno — e vale infinitamente più di un ricordo raccontato tre mesi dopo.
Tre veicoli, targhe straniere, moduli in un’altra lingua
Tre casi che mandano in confusione e che le istruzioni risolvono in una riga ciascuno.
- Più di due veicoli. Punto 3: «Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via)». La regola è semplice: un modulo ogni coppia di veicoli. Un tamponamento a catena tra tre auto sono due moduli.
- Veicolo immatricolato all’estero. L’articolo 12 del Regolamento IVASS 56/2025 ammette l’uso di moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere, «purché conformi al modello» italiano. Il modulo europeo è armonizzato apposta.
- Modulo in un’altra lingua. Punto 7: se l’altro conducente ha un modulo redatto in lingua diversa, «potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme al presente». I riquadri sono numerati allo stesso modo in tutta Europa: la numerazione fa da traduttore.
Attenzione a un punto che il modulo non copre: se il veicolo dell’altro è immatricolato all’estero, salta la procedura di risarcimento diretto, che l’articolo 149 del Codice delle assicurazioni esclude espressamente per i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati fuori dall’Italia.
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I tre giorni: il termine che quasi nessuno rispetta
Il termine per avvisare la compagnia non sta nel Codice delle assicurazioni, sta nel codice civile. L’articolo 1913 è chiaro: l’assicurato «deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza».
Tre giorni, non tre settimane. E l’articolo 143 del Codice delle assicurazioni collega esplicitamente la mancata denuncia all’articolo 1915 del codice civile.
Ma cosa dice l’articolo 1915? Qui la vulgata sbaglia di nuovo, e stavolta a sfavore dell’assicurato. Non dice «se sfori perdi tutto». Distingue:
- chi dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso «perde il diritto all’indennità»;
- chi omette colposamente — cioè si dimentica, è in ospedale, non sa — dà all’assicuratore «diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto».
La differenza è enorme. Il ritardo in buona fede non azzera il risarcimento: consente una riduzione proporzionata al danno che il ritardo ha effettivamente causato alla compagnia. Il che, detto senza giri di parole, non è un buon motivo per aspettare — è un motivo per non farsi prendere dal panico se hai sforato di due giorni.
Risarcimento diretto: quando si applica e quando no
Il risarcimento diretto è la procedura per cui chiedi i soldi alla tua compagnia invece che a quella dell’altro. È disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dal D.P.R. 254/2006, e si applica solo se ricorrono tutte queste condizioni:
- due veicoli, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
- danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, comprese le cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
- eventuali lesioni al conducente non responsabile contenute nel limite dell’articolo 139, cioè postumi «pari o inferiori al 9 per cento»;
- nessun veicolo immatricolato all’estero.
Il terzo trasportato segue una strada diversa: l’articolo 141 gli fa chiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti». Chi era seduto dietro non deve aspettare che si stabilisca chi ha sbagliato.
Fuori da questi confini si torna alla procedura ordinaria: richiesta alla compagnia del responsabile.
Dopo l’invio: 30, 60 o 90 giorni — e i 15 che ti pagano comunque
Ecco il pezzo che rende la seconda firma una faccenda economica e non di galateo.
L’articolo 148, comma 1 del Codice delle assicurazioni fissa in sessanta giorni il termine entro cui l’impresa deve formulare «congrua e motivata offerta» per i danni a cose, oppure comunicare i motivi per cui non la fa. E poi aggiunge: «Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro». Lo stesso schema è ripetuto nell’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 254/2006.
| Situazione | Termine per l’offerta | Fonte |
|---|---|---|
| Danni a cose, modulo firmato da entrambi i conducenti | 30 giorni | art. 148 c. 1 CAP · art. 8 c. 2 lett. c) D.P.R. 254/2006 |
| Danni a cose, modulo non firmato congiuntamente | 60 giorni | art. 148 c. 1 CAP · art. 8 c. 2 lett. b) D.P.R. 254/2006 |
| Lesioni personali o decesso | 90 giorni | art. 148 c. 2 CAP · art. 8 c. 2 lett. a) D.P.R. 254/2006 |
Quattro minuti in più sul ciglio della strada per ottenere una firma valgono un mese di attesa in meno. È il calcolo più semplice di tutta questa storia.
Dopo l’offerta ci sono altri due termini che pochi conoscono, entrambi nell’articolo 149:
- se accetti la somma offerta, l’impresa paga «entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione»;
- se non accetti, o se non rispondi affatto, l’impresa «entro quindici giorni corrisponde la somma offerta» comunque, e quella cifra viene «imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno».
Rifiutare un’offerta non significa restare a bocca asciutta durante la trattativa: l’offerta va incassata lo stesso, come acconto, e la discussione continua sul resto.
Un’ultima cosa che fa risparmiare, e sta nell’articolo 9, comma 2 del D.P.R. 254/2006: se accetti la somma offerta dalla compagnia, «sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato», diversa da quella medico-legale per i danni alla persona. Chi ti propone di gestire la pratica trattenendo una percentuale dell’accettato sta lavorando contro una norma esplicita.
Non far riparare l’auto prima dell’ispezione
Questo è l’errore che costa più spesso, e nasce dalla fretta più che dall’ignoranza.
L’articolo 148, comma 1 chiede che la richiesta di risarcimento indichi «il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno». E stabilisce che il danneggiato «può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine», o dopo che le operazioni di accertamento si siano concluse prima.
La sanzione pratica per chi ripara subito è nella riga successiva: se le cose danneggiate non sono state messe a disposizione, o sono state riparate prima dell’ispezione, l’impresa «effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati». Niente perizia: solo quello che riesci a documentare con una fattura.
Resta comunque fermo, dice la norma, «il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione». Puoi farti liquidare il danno e tenerti l’auto ammaccata: è una tua facoltà, non un cavillo. E se il preventivo del carrozziere supera il valore dell’auto, il bivio successivo è un altro: riparare o avviare la demolizione.
Se dall’urto è uscito un danno grave, un’ultima verifica prima di rimettersi in strada: un sinistro serio può far scattare la revisione straordinaria prevista dall’articolo 80, comma 7 del Codice della Strada, che è una cosa diversa dalla revisione periodica e non sostituisce la scadenza ordinaria.
Sul posto, prima del modulo: cosa impone il Codice della Strada
Il modulo viene dopo. Prima ci sono obblighi che stanno nell’articolo 189 del Codice della Strada, e ignorarli costa parecchio di più di una compilazione fatta male.
- Fermarsi e prestare assistenza a chi ha subito danni alla persona (comma 1).
- Non modificare lo stato dei luoghi e non disperdere le tracce utili all’accertamento delle responsabilità, compatibilmente con la sicurezza della circolazione (comma 2). È il motivo per cui le foto vanno fatte prima di spostare le auto — e il motivo per cui, con danni alle sole cose, il comma 3 chiede comunque di liberare la carreggiata.
- Fornire le proprie generalità e «le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori» alle persone danneggiate (comma 4). Lo scambio dei dati non è cortesia: è un obbligo di legge, anche quando nessuno tira fuori un modulo.
| Violazione | Conseguenza |
|---|---|
| Non fermarsi, danni alle sole cose (c. 5) | Da 302 a 1.208 €; con danno grave che impone la revisione dell’art. 80 c. 7, sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi |
| Non fermarsi, danni alle persone (c. 6) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente da 1 a 3 anni |
| Non prestare assistenza ai feriti (c. 7) | Reclusione da 1 a 3 anni e sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni |
| Non rispettare i commi 2, 3 e 4 (c. 9) | Da 87 a 344 € |
| Non fermarsi con danno ad animali d’affezione, da reddito o protetti (c. 9-bis) | Da 421 a 1.691 € |
Vale la pena leggere il comma 9 due volte: da 87 a 344 euro anche solo per non aver fornito le generalità. Andarsene da un parcheggio dopo aver toccato un’auto in sosta, senza lasciare un contatto, rientra qui.
I dati che il modulo ti chiede e che dovresti già avere in tasca
Parto da cosa la mia app non fa, perché è la parte che conta.
Magica non compila la constatazione amichevole e non la trasmette alla compagnia: quello, dall’8 aprile 2026, è compito dell’applicazione della tua assicurazione, per obbligo dell’articolo 14 del Regolamento IVASS 56/2025. E un registro privato dei viaggi non è una prova legale della dinamica di un sinistro: la prova, nel sistema disegnato dall’articolo 143, sono il modulo e le firme. Chiunque ti racconti che il log del suo tracker fa fede in una causa ti sta vendendo qualcosa.
Quello che un’app di gestione veicoli fa davvero, in questo scenario, è meno spettacolare e più utile: elimina i primi cinque minuti di panico.
Guarda la tabella dei riquadri qui sopra. Il 6 e l’8 chiedono contraente e compagnia, cioè dati che stanno sul certificato di assicurazione. Il 7 chiede il veicolo: targa, marca, modello. Il 9 chiede la patente. Sono quattro riquadri su sette, e sono tutti dati che non cambiano mai — che quindi ha senso trascrivere una volta e non cercare mai più. In Magica stanno nel profilo del veicolo insieme alla targa e ai documenti; la scadenza dell’assicurazione è uno dei promemoria programmabili, come bollo e tagliando; le ricevute e i documenti si scansionano e restano lì.
C’è un secondo pezzo, ed è il registro dei viaggi. Il modulo chiede data, ora e luogo. Se il viaggio era tracciato, quei tre campi non li devi ricostruire a memoria: li leggi. Ripeto il limite di prima perché è importante: serve a ricordare con precisione, non a dimostrare. La differenza tra le due cose, davanti a un perito, è tutta.
E c’è la parte che riguarda i giorni successivi. Il danno riparato entra nella storia del veicolo: quando lo rivenderai, la differenza tra «è stata tamponata nel 2026» e «è stata tamponata il 14 marzo 2026, riparata dal carrozziere X, fattura di 1.240 euro» è la differenza tra una trattativa in difesa e una trattativa con i documenti in mano. È lo stesso ragionamento del passaggio di proprietà e dello storico degli interventi: i dati valgono quando qualcuno te li chiede, non quando li scrivi.
Il resto — chi ha ragione, quanto ti danno, in quanto tempo — dipende da quel foglio, non da un’app. Ed è esattamente per questo che vale la pena compilarlo bene.
Domande frequenti
Firmare la constatazione amichevole significa ammettere la colpa?
No. La firma congiunta fa scattare la presunzione dell’articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni: si presume che il sinistro si sia svolto come descritto nel modulo, ma «salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione». È una presunzione relativa, e la legge attribuisce alla compagnia — non al conducente — il potere di contestarla. Firmare non chiude la partita: la firma certifica la dinamica che avete scritto insieme, quindi il momento di stare attenti è quando la scrivete, non quando la firmate.
Entro quanto tempo va inviata la constatazione amichevole?
L’articolo 1913 del codice civile fissa in tre giorni il termine per dare avviso del sinistro alla propria compagnia, decorrenti dal giorno del fatto o da quello in cui ne hai avuto conoscenza. Se sfori, l’articolo 1915 distingue: chi omette dolosamente perde il diritto all’indennità, chi omette colposamente subisce una riduzione «in ragione del pregiudizio sofferto» dall’assicuratore. Il ritardo in buona fede non azzera il risarcimento, ma può ridurlo.
E se l’altro conducente si rifiuta di firmare?
Compili il modulo da solo. Le istruzioni ufficiali chiedono di compilare integralmente la parte del proprio veicolo (A) e, per quello della controparte (B), almeno la domanda 7 e la denominazione della compagnia al riquadro 8. Perdi la presunzione della firma congiunta e il termine ridotto a 30 giorni, ma la denuncia resta valida e la tua versione risulta messa per iscritto lo stesso giorno.
La constatazione amichevole si può fare online dal telefono?
Sì. Il Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025 stabilisce all’articolo 11, comma 2 che il modulo può essere compilato su documento cartaceo o informatico «a scelta del conducente o del proprietario», e all’articolo 14 obbliga le imprese a mettere a disposizione applicazioni utilizzabili anche da dispositivi mobili per compilarlo e trasmetterlo. Il termine per adeguarsi è scaduto l’8 aprile 2026. La firma digitale deve avere requisiti di sicurezza non inferiori a quelli della firma elettronica avanzata.
Quanto tempo ha la compagnia per fare l’offerta di risarcimento?
Sessanta giorni per i danni a cose, ridotti a trenta se il modulo è stato sottoscritto da entrambi i conducenti, e novanta giorni in caso di lesioni personali o decesso. Sono i termini dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni, ripresi dall’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 254/2006. Se accetti l’offerta, il pagamento arriva entro quindici giorni; se la rifiuti o non rispondi, la compagnia deve comunque corrisponderti entro quindici giorni la somma offerta, che vale come acconto sulla liquidazione definitiva.
Posso far riparare l’auto subito dopo l’incidente?
Meglio di no. L’articolo 148, comma 1 impone di tenere il veicolo disponibile per l’ispezione per non meno di cinque giorni non festivi e consente la riparazione solo dopo lo spirare del termine o dopo la conclusione dell’accertamento. Se ripari prima, la compagnia valuta il danno solo sulla base della fattura degli interventi effettuati, senza perizia.
Il modulo vale anche se l’incidente coinvolge tre o più veicoli?
Sì, ma serve più di un modulo. Le istruzioni ufficiali prevedono un modulo per ogni coppia di veicoli coinvolti: due moduli per un tamponamento a catena tra tre auto, e così via. Se uno dei veicoli è immatricolato all’estero decade la procedura di risarcimento diretto, che l’articolo 149 del Codice delle assicurazioni esclude espressamente in quel caso.
In sintesi
La constatazione amichevole è un foglio con due vite: da solo è una denuncia di sinistro obbligatoria, firmato dall’altro diventa la constatazione vera e propria. La seconda firma non è un’ammissione di colpa — è una presunzione che solo la compagnia può contestare — e dimezza il termine dell’offerta da 60 a 30 giorni.
Le cose da ricordare sono cinque: il termine per avvisare la compagnia è di tre giorni, e sforare in buona fede riduce ma non azzera; le crocette del riquadro 12 e il loro totale contano più della descrizione a parole, perché è lì che si aggancia la griglia di responsabilità dell’allegato A del D.P.R. 254/2006; se l’altro non firma il modulo si compila lo stesso, con targa e compagnia della controparte come minimo; l’auto non si ripara prima dell’ispezione, pena la valutazione a sola fattura; e in mancanza di tutto il resto resta la regola del codice civile, cioè metà colpa per uno.
Poi c’è la novità: dall’8 aprile 2026 la tua compagnia è obbligata a offrirti la versione digitale del modulo, compilabile e trasmissibile dal telefono, con firma elettronica di livello avanzato. Vale la pena aprire l’app dell’assicurazione oggi, con calma, e vedere se c’è e come funziona. È una verifica di due minuti che ti risparmia di scoprirlo in mezzo alla strada, con l’altro conducente che ha fretta e il traffico che si accumula alle spalle.
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Le informazioni normative di questo articolo sono aggiornate ad agosto 2026 e hanno valore indicativo: importi, termini e procedure possono cambiare e possono variare a seconda del caso concreto e delle condizioni di polizza. Per la tua situazione specifica fanno fede il contratto di assicurazione, la tua impresa e, in caso di controversia, l’IVASS e le sedi competenti.
Fonti: D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), artt. 139, 141, 143, 145, 148, 149 e 150 nel testo vigente; regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), artt. 1913, 1915 e 2054, con Corte Costituzionale, sentenza n. 205 del 1972; D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (regolamento sul risarcimento diretto), artt. 3, 5, 6, 8, 9 e 13 e allegato A; Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2025, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 e allegato 1 «Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro» con le relative istruzioni per l’impiego; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 189 nel testo vigente; IVASS, pagina «Cosa fare in caso di sinistro» e guida «La responsabilità civile auto» della collana Impara con IVASS; regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), richiamati dall’art. 14 del Regolamento IVASS 56/2025.
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