Multa per eccesso di velocità 2026: quanto costa davvero, la tolleranza dei 5 km/h e come si controlla l’autovelox che ti ha fotografato
Se hai preso una multa per eccesso di velocità e sei andato a cercare quanto costa, hai trovato tabelle che si contraddicono e la frase «gli importi sono aggiornati». Non lo sono: gli importi dell’articolo 142 del Codice della Strada sono fermi al 1° gennaio 2021, perché l’aggiornamento biennale previsto dalla legge è stato sospeso quattro volte di fila. Sono gli stessi da sei anni, e sono gli ultimi: dal 1° gennaio 2027 cambiano.
Nel frattempo è successo qualcosa di più interessante. Da fine novembre 2025 esiste una lista nazionale pubblica di tutti gli autovelox in servizio in Italia, e un dispositivo che non ci compare non è legittimamente utilizzabile. Ci sono dentro 4.106 apparecchi. Puoi guardarli uno per uno.
Sviluppo Magica, un’app per la gestione dei veicoli. Di autovelox l’app non si occupa e non può occuparsene — più avanti c’è l’articolo del Codice che spiega perché. Quello che segue è come funziona il sistema nel 2026, letto sul testo vigente del Codice, sul regolamento di esecuzione, sui tre decreti ministeriali che hanno cambiato le regole tra il 2024 e il luglio scorso, e sui dati aperti pubblicati dal Ministero.
Quanto costa una multa per eccesso di velocità nel 2026
L’articolo 142 divide l’eccesso di velocità in quattro fasce, e la differenza tra una e l’altra non è solo l’importo: è se resti in strada o no.
| Di quanto superi il limite | Norma | Sanzione | Punti | Patente |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 10 km/h (o sotto il limite minimo) | art. 142, comma 7 | 42 – 173 € | — | — |
| Oltre 10 e fino a 40 km/h | art. 142, comma 8 | 173 – 694 € | 3 | — |
| Oltre 40 e fino a 60 km/h | art. 142, comma 9 | 543 – 2.170 € | 6 | Sospensione 1 – 3 mesi |
| Oltre 60 km/h | art. 142, comma 9-bis | 845 – 3.382 € | 10 | Sospensione 6 – 12 mesi |
Il salto vero è tra la seconda e la terza riga. Fino a 40 km/h di eccedenza si tratta di soldi e di punti; da 41 km/h in su c’è la sospensione della patente, e con la sospensione cambiano anche le regole del pagamento e dello sconto.
C’è poi una riga nuova dentro il comma 8, che la maggior parte delle tabelle in circolazione non riporta ancora: se l’eccedenza tra 10 e 40 km/h è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione sale a 220 – 880 € e si aggiunge la sospensione della patente da quindici a trenta giorni. È la stessa infrazione di sempre, ma ripetuta in città diventa un’altra cosa. Quel periodo è stato aggiunto in fondo al comma 8 dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024: una tabella scaricata prima di quella data è incompleta.
Attenzione a come si leggono gli importi: la cifra bassa è il minimo edittale, ed è quella che paghi se paghi nei termini. La cifra alta serve in due casi che vedremo più avanti — quando fai ricorso al prefetto e lo perdi, e quando non fai niente.
Da quale limite si misura l’eccedenza
Prima di guardare l’importo bisogna sapere da che numero si parte, e il numero non è sempre quello sul cartello. Il comma 1 dell’articolo 142 fissa i massimi generali:
- 130 km/h in autostrada;
- 110 km/h sulle strade extraurbane principali;
- 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali;
- 50 km/h nei centri abitati, elevabile fino a 70 km/h sulle strade urbane le cui caratteristiche lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sopra questi valori nessun ente proprietario può salire; sotto sì, entro i criteri del comma 2. Lo stesso comma 1 prevede anche la possibilità di portare l’autostrada a 150 km/h sulle tratte a tre corsie più emergenza dotate di sistemi omologati per la velocità media — una facoltà che in Italia non è mai stata esercitata.
Due casi cambiano il riferimento senza che nessun cartello lo dica:
- Con la pioggia, e più in generale «in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura», il massimo scende a 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali. Vale sempre, senza segnaletica, per il solo fatto che piove.
- Per i neopatentati e per i veicoli pesanti valgono i limiti propri visti più avanti: chi ha la patente da meno di tre anni misura su 100 in autostrada, non su 130.
Gli importi sono fermi al 2021, e dal 1° gennaio 2027 cambiano
L’articolo 195, comma 3, del Codice prevede che le sanzioni pecuniarie siano aggiornate ogni due anni in misura pari alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo, con un decreto da adottare entro il 1° dicembre di ogni biennio ed effetto dal 1° gennaio successivo.
Quel meccanismo è fermo. La legge 197/2022 lo sospese per il 2023 e il 2024; il D.L. 202/2024 ha esteso la sospensione al 2025; il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 l’ha estesa anche al 2026. Il testo consolidato è esplicito: il decreto previsto dall’articolo 195, comma 3, «è adottato entro il 1° dicembre 2026 per l’aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, aggiornate all’andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026».
Due conseguenze pratiche. La prima: gli importi in tabella sono quelli fissati dal decreto del 31 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, e una guida pubblicata nel 2021 è ancora corretta oggi — cosa che non capita spesso. La seconda: l’aggiornamento del 1° gennaio 2027 recupererà l’inflazione del biennio 2025-2026, quindi sarà un rialzo, e riguarderà tutte le fasce.
Lo sconto del 30% non si applica a tutte le multe
L’articolo 202 permette di pagare il minimo entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, e prevede una riduzione del 30% se paghi entro cinque giorni.
Ma il secondo periodo dello stesso comma contiene un’esclusione che quasi nessuna guida evidenzia: la riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tradotto sulle quattro fasce di prima: lo sconto del 30% vale sul comma 7 e sul comma 8 nella sua forma ordinaria. Non vale sul comma 9, non vale sul comma 9-bis, e non vale sul comma 8 aggravato in centro abitato — perché in tutti e tre i casi la patente viene sospesa. Chi ha preso una multa da 543 € e ha pagato in fretta sperando di risparmiarne 163 ha fatto un versamento parziale.
Un’ultima insidia sui termini: per i pagamenti diversi dal contante e dal bollettino postale — quindi carta, bonifico, pagoPA — una norma di interpretazione autentica del 2016 stabilisce che l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla scadenza. Pagare l’ultimo giorno alle 23:50 con la carta è quindi meno rischioso di quanto sembri, ma non è comunque una buona idea.
La tolleranza del 5% non è una cortesia: è una riduzione obbligatoria
«C’è il 5% di tolleranza» è vero, ma è raccontato al contrario quasi ovunque. Non è un margine che l’agente concede: è una riduzione che il regolamento impone in sede di approvazione dell’apparecchio.
L’articolo 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice (DPR 495/1992) dice testualmente: «In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%».
Tre cose che discendono da quel testo e che vengono regolarmente sbagliate:
- La riduzione è già stata applicata quando leggi il verbale. La velocità «accertata» che compare sul verbale è quella al netto del 5%. Non puoi scalarla una seconda volta.
- Sotto i 100 km/h vince il minimo, non la percentuale. In un centro abitato con limite 50 il 5% farebbe 2,5 km/h, ma il minimo di 5 km/h è più favorevole: si applica quello. La soglia reale è quindi 56 km/h, non 53. Sopra i 100 km/h è la percentuale a essere più generosa.
- La tolleranza strumentale è dentro, non in aggiunta. Non esistono un 5% di legge e un 5% di strumento che si sommano.
C’è un caso a parte, ed è il calcolo della velocità media dedotta dal biglietto autostradale. Lì il comma 3 dello stesso articolo 345 prevede un errore a favore del trasgressore del 5% sotto i 70 km/h, del 10% tra 70 e 130 km/h e del 15% da 130 km/h in su: tre volte più generoso della tolleranza ordinaria.
I punti che perdi, e il raddoppio per i neopatentati
La tabella allegata all’articolo 126-bis assegna all’eccesso di velocità 3 punti per il comma 8, 6 punti per il comma 9 e 10 punti per il comma 9-bis. La fascia più leggera, quella fino a 10 km/h, non decurta nulla.
Due precisazioni che valgono soldi e patente. La prima: nei primi tre anni dal rilascio della patente le decurtazioni sono raddoppiate, quindi un eccesso tra 10 e 40 km/h costa 6 punti invece di 3. La seconda: se in un unico controllo ti contestano più violazioni, l’articolo 126-bis, comma 1-bis, fissa un tetto di quindici punti complessivi — ma quel tetto non si applica quando è prevista la sospensione o la revoca della patente, che è esattamente il caso delle fasce oltre i 40 km/h.
I neopatentati hanno anche limiti diversi da rispettare: l’articolo 117, comma 2, vieta per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B di superare 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Superare i 110 in autostrada da neopatentato non è «meno 20 rispetto al limite»: è un eccesso di velocità a tutti gli effetti, misurato su 100.
Su come funziona il saldo, in quanto tempo risale e quando scatta la revisione della patente ho scritto una guida a parte: punti patente, come funzionano davvero nel 2026. Vale la pena leggerla insieme a questa, perché dal dicembre 2024 il punteggio residuo decide anche il trattamento della multa successiva.
Quando scatta la sospensione della patente
Riepilogando le ipotesi previste dall’articolo 142, la patente viene sospesa in quattro casi:
- oltre 40 e fino a 60 km/h (comma 9): da uno a tre mesi;
- oltre 60 km/h (comma 9-bis): da sei a dodici mesi;
- oltre 10 e fino a 40 km/h in centro abitato, per la seconda volta in un anno (comma 8): da quindici a trenta giorni;
- recidiva nel biennio (comma 12): chi ripete una violazione del comma 9 entro due anni passa a una sospensione da otto a diciotto mesi; chi ripete una violazione del comma 9-bis subisce la revoca della patente.
Quest’ultima riga è la più pesante dell’intero articolo, e si legge male perché sta in fondo: due volte oltre i 60 km/h in due anni non significa una sospensione lunga, significa perdere la patente e rifare tutto da capo.
Cinque scatti in un’ora fanno una multa sola: il comma 6-ter
Questa è la novità più utile degli ultimi due anni e quasi nessuno la racconta. Chi percorre ogni giorno la stessa strada attrezzata con più postazioni sa cosa vuol dire ricevere quattro verbali per lo stesso tragitto.
L’articolo 10 della legge 177/2024 ha inserito nell’articolo 142, subito dopo il comma 6-bis, un comma 6-ter: se vengono accertate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis, commesse dallo stesso veicolo, in tratti stradali che ricadono nella competenza del medesimo ente, e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano — se più favorevoli — le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. L’ora decorre dal momento della prima violazione accertata.
Le condizioni sono tre e vanno tutte verificate sul verbale: stesso veicolo, stesso ente accertatore, entro sessanta minuti. Se una strada è gestita da due enti diversi il cumulo non si applica. E la formula «se più favorevoli» significa che il confronto va fatto: quando le violazioni sono due e leggere, la somma può restare più conveniente dell’aumento di un terzo sulla più grave.
Di notte si paga un terzo in più
L’articolo 195, comma 2-bis, prevede che le sanzioni pecuniarie di una lista di articoli — tra cui il 142 — siano aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. L’incremento, quando ad accertare è un organo statale, alimenta il Fondo contro l’incidentalità notturna.
L’aumento agisce sulla sanzione prevista dalla norma, e l’articolo 202 àncora il pagamento in misura ridotta «al minimo fissato dalle singole norme»: il minimo di un comma 8 commesso alle 23:30 non è quindi 173 € ma circa 231 €, ed è su quello che si calcola l’eventuale riduzione del 30% quando spetta.
I veicoli per cui gli importi raddoppiano
Il comma 11 dell’articolo 142 raddoppia sanzioni pecuniarie e accessorie quando la violazione è commessa alla guida di uno dei veicoli elencati al comma 3: autoveicoli e motoveicoli che trasportano merci pericolose della classe 1, complessi con rimorchio, autobus e filobus sopra le 8 tonnellate, veicoli merci sopra le 3,5 tonnellate, autocarri sopra le 5 tonnellate adibiti al trasporto di persone e mezzi d’opera a pieno carico.
Per questi veicoli valgono anche limiti di velocità propri, più bassi di quelli generali: 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h in autostrada per i mezzi tra 3,5 e 12 tonnellate, 70 e 80 km/h sopra le 12 tonnellate. Il limite da cui si misura l’eccedenza è quello del veicolo, non quello del cartello.
Dove un autovelox può stare, e dove no
Fino al 2024 la collocazione delle postazioni era regolata da una direttiva ministeriale e da molta prassi. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 ed entrato in vigore il 12 giugno 2024, ha messo per la prima volta dei numeri.
Prima dei numeri, però, viene una regola di competenza. L’articolo 4 del D.L. 121/2002 consente il rilevamento senza contestazione immediata sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; su tutte le altre strade, comprese quelle urbane, le postazioni possono stare soltanto sui tratti individuati con decreto del prefetto. Non è una formalità: è il primo elemento da controllare quando arriva un verbale da una strada comunale.
Queste sono le distanze fissate dall’allegato A del decreto del 2024:
| Regola | Fuori dei centri abitati | In città |
|---|---|---|
| Distanza minima tra il segnale del limite e il dispositivo | 1.000 m | 200 m su strade urbane di scorrimento (tipo D), 75 m sulle altre |
| Distanza minima tra due dispositivi di velocità istantanea | 4.000 m su autostrada, 3.000 m su extraurbane principali, 1.000 m su extraurbane secondarie e locali | 1.000 m su tipo D, 500 m su strade di quartiere e locali |
| Estesa minima dei tratti a velocità media | 1.000 m | 500 m (ammessi solo su strade di tipo D) |
Il chilometro fuori città non è un’invenzione del decreto: è scritto nell’articolo 25, comma 2, della legge 120/2010, che vieta di installare o utilizzare i dispositivi «ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità». Il decreto del 2024 lo ha ribadito e ha aggiunto tutto il resto.
Una precisazione sulla seconda riga della tabella: i valori urbani indicati sono quelli previsti per le postazioni mobili (punto 2.2.5 dell’allegato A), che valgono anche nei confronti di eventuali postazioni fisse sullo stesso tratto; per le postazioni fisse il punto 2.4.7 fissa un minimo di 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’extraurbano.
Sul controllo della velocità media ci sono due condizioni ulteriori: i tratti devono avere una velocità consentita uniforme ed essere privi di diramazioni e svincoli, e in ambito urbano i sistemi di velocità media sono ammessi solo sulle strade urbane di scorrimento.
Le strade con il limite abbassato e le «città 30»
Qui c’è la regola che più spesso viene ignorata, e riguarda milioni di automobilisti da quando i Comuni hanno cominciato ad abbassare i limiti.
Fuori dei centri abitati, una postazione può essere collocata solo dove il limite imposto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite generalizzato di quel tipo di strada. Su una strada extraurbana secondaria, dove il limite generale è 90, un autovelox in un tratto a 60 è fuori regola — a meno che la riduzione sia giustificata da criticità del tracciato o della piattaforma stradale, e in quel caso il limite dev’essere segnalato con i cartelli di inizio e fine per un’estesa minima che il decreto quantifica: 2.000 metri sulle autostrade, 1.500 sulle extraurbane principali, 500 sulle extraurbane secondarie e locali.
In città la regola è ancora più netta. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade urbane locali — cioè la gran parte della viabilità cittadina — la postazione, sia fissa sia mobile, può essere collocata esclusivamente se il limite massimo consentito è pari a 50 km/h. Sulle strade urbane di scorrimento il limite non può essere inferiore a 50 km/h, e l’installazione in tratti con limite più basso è ammessa solo in presenza di criticità documentate e solo se quel limite è esteso ad almeno 400 metri.
C’è infine una clausola che chiude il cerchio: non è consentito installare postazioni fisse nei punti in cui la velocità massima consentita, «per motivi contingenti o temporanei», sia inferiore di più di 20 km/h a quella prevista per quel tipo di strada.
Un’ultima riga, dall’allegato B: l’accertamento delle violazioni sui limiti di velocità non può essere delegato a terzi. A soggetti privati si possono affidare solo attività materiali e complementari — sviluppo e stampa delle fotografie, elaborazione informatica dei dati senza alcun potere decisionale, stampa e imbustamento dei verbali, inserimento dati. La validazione e l’accertamento restano degli organi di polizia stradale.
Il decreto del 2024 aveva una scadenza: il 12 giugno 2025
L’articolo 6, comma 1, del decreto dell’11 aprile 2024 dice una cosa che vale la pena leggere per intero: i dispositivi già installati alla data di entrata in vigore e non conformi ai presupposti dell’allegato A dovevano essere riposizionati entro dodici mesi. E poi: «Decorso il termine di cui al primo periodo, gli stessi sono disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del presente decreto».
Il decreto è entrato in vigore il 12 giugno 2024. Il termine è quindi scaduto il 12 giugno 2025: da oltre un anno, un autovelox che non rispetti le distanze e le condizioni dell’allegato A avrebbe dovuto essere smontato, non semplicemente lasciato dov’era.
Da dicembre 2025 esiste una lista nazionale degli autovelox
È il cambiamento più concreto per chi riceve un verbale, ed è arrivato in tre passaggi.
Primo: l’articolo 5, comma 3-bis, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 105/2025, ha imposto alle amministrazioni da cui dipendono gli organi di polizia stradale di comunicare al Ministero i dati di ogni apparecchio, «per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale». La frase che conta è la terza: «la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce».
Secondo: il decreto direttoriale 18 agosto 2025, n. 305 ha istituito la piattaforma telematica e ha ripetuto la regola all’articolo 1, comma 2, rinviando l’efficacia a sessanta giorni dalla data di avvio operativo.
Terzo: il decreto direttoriale 29 settembre 2025, n. 367 ha dichiarato la piattaforma operativa e ha fatto partire i sessanta giorni. Il 28 novembre 2025 il Ministero ha pubblicato la lista.
Il risultato è consultabile da chiunque su velox.mit.gov.it, e per la prima volta permette di fare una verifica che prima era impossibile: prendere il verbale, leggere marca, modello e numero di matricola del dispositivo, e controllare se quel dispositivo è stato comunicato. Se non c’è, la condizione posta dalla legge per il suo legittimo utilizzo non risulta soddisfatta.
Cosa c’è davvero dentro quella lista: 4.106 dispositivi
I dati della lista sono scaricabili, quindi li ho scaricati e contati. Alla data di questo articolo contiene 4.106 dispositivi, comunicati da 1.521 enti accertatori diversi. È un numero utile da tenere a mente quando si legge di «migliaia di autovelox illegali»: il parco censito è questo, ed è pubblico.
Guardando dentro i campi, però, si capisce anche che tipo di documento è. Il campo che descrive il tipo di dispositivo contiene 653 valori diversi per quattro categorie reali: «MOBILE», «mobile», «Mobile», «rilevatore di velocità in modalità istantanea», «AUTOVELOX», «FISSO/MOBILE» e altre seicento varianti. Il campo della marca ne contiene 422, che diventano 132 se si normalizzano maiuscole e forme societarie — «ELTRAFF», «Eltraff», «Eltraff S.r.l.» e «ELTRAFF SRL» sono la stessa azienda scritta in quattro modi. E 700 record su 4.106 hanno, nel campo della data del decreto di approvazione, qualcosa che non è una data.
È un censimento vero, compilato a mano da millecinquecento enti diversi, senza normalizzazione. Il che ha una conseguenza pratica: se cerchi il tuo dispositivo, cercalo per numero di matricola o per ente, non filtrando per tipo o per marca.
Il dato più interessante è un altro. Delle 3.406 date di approvazione leggibili, il 54% rimanda a un decreto anteriore al 2017 — cioè precedente al decreto ministeriale 282/2017 che per sette anni ha regolato verifiche e tarature — e l’83% è anteriore al 2024. Il parco autovelox italiano poggia in larga parte su provvedimenti di approvazione vecchi di dieci o quindici anni. È esattamente la materia del contendere del punto successivo.
Omologato o approvato: cosa ha fatto il decreto dell’8 giugno 2026
Qui sta la contraddizione che tiene banco nei tribunali dall’aprile 2024, e conviene raccontarla dal testo delle norme.
L’articolo 142, comma 6, del Codice dice che sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature «debitamente omologate». L’articolo 345 del regolamento dice che le apparecchiature «devono essere approvate dal Ministero». E l’articolo 45, comma 6, del Codice parla di dispositivi soggetti «all’approvazione od omologazione». Tre norme, tre parole diverse.
Nell’aprile 2024 la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024, ha stabilito che approvazione e omologazione sono due procedimenti distinti e che l’articolo 142, comma 6, richiede l’omologazione: una rilevazione effettuata con un dispositivo soltanto approvato non regge. Da lì è partita l’ondata di ricorsi che tutti conoscono.
Il 12 luglio 2026 è entrato in vigore il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026 e registrato alla Corte dei conti il 6 luglio. Definisce finalmente caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità. Le cose che cambiano davvero sono quattro:
- L’era dell’approvazione è chiusa. L’articolo 6, comma 8, stabilisce che dall’entrata in vigore «non possono essere avanzate richieste di approvazione di prototipi». Le istanze pendenti sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione.
- Gli apparecchi già in uso vengono sanati per decreto. L’allegato B elenca i decreti di approvazione dei prototipi conformi ai nuovi requisiti, e l’articolo 6, comma 1, dispone che i dispositivi conformi a quei prototipi «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto». Nell’allegato B ci sono 25 prototipi: dieci con decreto del 2026, tre del 2025, e undici che sono espressamente «conferma di approvazione» di decreti dirigenziali risalenti al periodo 2010-2021.
- Le tarature diventano bloccanti. L’obbligo delle «verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica» è stato scritto dentro l’articolo 45, comma 6, del Codice dalla stessa legge 177/2024. Il decreto del 2026 lo rende operativo: l’articolo 4 prevede che in caso di esito negativo della taratura o delle verifiche di funzionalità il dispositivo «non può essere utilizzato» fino a un nuovo esito positivo. I controlli di conformità sulla produzione avvengono ogni tre anni per i produttori con certificazione ISO 9001 e ogni anno per gli altri, su almeno due campioni e comunque non meno del 5% dei pezzi prodotti nell’ultimo anno, a spese del produttore.
- C’è un secondo orologio. L’articolo 7 abroga il decreto 282/2017 salvo il capo sulla segnalazione delle postazioni e le disposizioni sulle tarature periodiche, la cui validità cessa decorso un anno dall’entrata in vigore: il 12 luglio 2027.
Cosa significa in pratica per una multa? Che le contestazioni fondate sulla sola distinzione tra approvazione e omologazione hanno oggi una base normativa diversa da quella che avevano fino a luglio, almeno per i venticinque prototipi dell’allegato B. Restano invece intatti tutti gli altri profili: la collocazione, le distanze, il decreto prefettizio, la presenza nella lista nazionale, la taratura in corso di validità, la gestione diretta da parte della polizia stradale.
Quanto tempo hanno per notificarti il verbale
L’articolo 201 fissa i termini e sono più corti di quanto molti credono:
- 90 giorni dall’accertamento per notificare il verbale quando la violazione non è stata contestata sul posto — che è il caso standard dell’autovelox;
- 100 giorni per notificare agli altri obbligati quando la violazione era stata contestata immediatamente al conducente;
- 360 giorni per i residenti all’estero.
Il comma 5 è la parte che conta: «L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». Non è un vizio da eccepire con argomenti: o la notifica è arrivata nei novanta giorni o l’obbligo non c’è più.
Il termine decorre dall’accertamento, non dal giorno dello scatto: quando il conducente viene identificato successivamente, i novanta giorni partono dalla data in cui l’intestazione risulta dai pubblici registri o comunque dalla data in cui l’amministrazione è in grado di identificarlo.
I due ricorsi, e perché quello gratuito può costare il doppio
Se non paghi, hai due strade e sono alternative: chi ha già presentato ricorso al prefetto non può poi ricorrere al giudice di pace contro lo stesso verbale.
| Ricorso al prefetto | Opposizione al giudice di pace | |
|---|---|---|
| Termine | 60 giorni dalla notifica | 30 giorni dalla notifica (60 se risiedi all’estero) |
| Costo | Gratuito | Contributo unificato |
| Norma | art. 203 CdS | art. 204-bis CdS, art. 7 D.Lgs. 150/2011 |
| Se perdi | Ordinanza-ingiunzione di almeno il doppio del minimo | Sentenza, con le spese del giudizio |
| Poi | Opposizione all’ordinanza davanti al giudice | Appello nei casi ammessi |
L’asimmetria è già evidente nei termini: la strada gratuita ne dà sessanta, quella giudiziaria trenta. Chi lascia passare il mese pensando di avere tempo perde l’opzione più efficace.
L’articolo 204 spiega il resto: se il prefetto ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza-ingiunzione «nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione». Su un comma 8 significa passare da 173 € ad almeno 346 €, più le spese. Il ricorso gratuito non è gratis: è a costo zero solo se vinci.
In compenso, c’è un dettaglio a favore del ricorrente che quasi nessuno cita. Il comma 1-bis dell’articolo 204 stabilisce che i termini — sessanta giorni per la trasmissione degli atti al prefetto, centoventi per l’ordinanza — sono perentori e si cumulano, e che «decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto». Se hai fatto ricorso e non ricevi niente per sei mesi, quel silenzio ha un significato preciso, ed è a tuo favore.
Se non paghi e non fai ricorso: metà del massimo
È l’errore più caro di tutti, e sta nell’articolo 203, comma 3: quando non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale «costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento».
Sul comma 8 il massimo è 694 €: la metà è 347 €, contro i 173 € del pagamento nei termini. Sul comma 9-bis il massimo è 3.382 €: ignorare il verbale porta il conto a 1.691 €. Non è una mora proporzionale, è un importo diverso, e da lì in poi la cartella segue le regole della riscossione.
Le tre date che nessuno ti ricorda
Un verbale per eccesso di velocità mette in moto tre orologi, e non c’è nessun ente che ti avvisi quando stanno per scadere:
- Cinque giorni dalla notifica per pagare con la riduzione del 30% — quando spetta.
- Trenta giorni per l’opposizione al giudice di pace, sessanta per il ricorso al prefetto e per il pagamento in misura ridotta.
- Due anni dal pagamento, non dalla multa, prima che il saldo punti possa tornare a salire: la comunicazione all’anagrafe parte dalla definizione della contestazione, cioè dal pagamento o dalla scadenza dei termini di ricorso.
Sviluppo Magica proprio per questo tipo di date. L’app tiene lo storico e le scadenze del veicolo — revisione, bollo, assicurazione, tagliando — e permette di aggiungere promemoria personalizzati: una multa notificata è una data da cui contano cinque, trenta e sessanta giorni, e sono esattamente il genere di cose che si dimenticano perché arrivano una volta ogni tanto.
Quello che l’app non fa, e non per scelta di prodotto: non segnala gli autovelox. L’articolo 45, comma 9-bis, del Codice vieta la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che «direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione» degli apparecchi di rilevamento, e il comma 9-ter punisce chi li produce, commercializza o utilizza con una sanzione da 825 a 3.305 € più la confisca. Le postazioni, del resto, devono già essere «preventivamente segnalate e ben visibili» per legge, ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 142. La segnalazione è un obbligo di chi controlla, non un servizio da comprare.
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Cosa conviene controllare quando arriva il verbale
In ordine, dal più veloce al più laborioso:
- La data di notifica. Oltre i novanta giorni dall’accertamento l’obbligo di pagamento si estingue (art. 201, comma 5).
- La fascia e lo sconto. Se c’è la sospensione della patente, la riduzione del 30% non spetta: non pagare l’importo ridotto sperando che basti.
- Il dispositivo nella lista nazionale. Gli estremi dell’apparecchio sono sul verbale; la lista è su velox.mit.gov.it. La comunicazione al Ministero è condizione necessaria per il legittimo utilizzo.
- Il tipo di strada e il limite. Se la strada è comunale serve il decreto prefettizio; se è una strada urbana di quartiere o locale con limite diverso da 50 km/h, la postazione non rispetta l’allegato A del decreto dell’11 aprile 2024.
- Le distanze. Un chilometro dal segnale fuori città, 200 o 75 metri in città a seconda del tipo di strada, e le distanze minime tra un dispositivo e l’altro.
- Gli scatti multipli. Più verbali dello stesso ente entro un’ora vanno trattati come una violazione sola aumentata di un terzo, se più favorevole (comma 6-ter).
- L’orario. Tra le 22 e le 7 la sanzione è aumentata di un terzo: se l’aumento c’è ma l’orario è diverso, è un errore nel verbale.
Se decidi di contestare, un legale sa dove guardare meglio di qualunque articolo: qui l’obiettivo è arrivarci sapendo quali sono i punti su cui vale la pena far controllare il verbale.
Domande frequenti
Qual è la tolleranza reale di un autovelox a 50 km/h?
La riduzione è del 5% con un minimo di 5 km/h, e sotto i 100 km/h vince il minimo. A 50 km/h la multa scatta quindi da 56 km/h in su. La riduzione è già applicata alla velocità che leggi sul verbale.
Lo sconto del 30% vale sempre?
No. L’articolo 202 lo esclude quando è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente: quindi non vale sopra i 40 km/h di eccedenza, né sul comma 8 aggravato in centro abitato.
Ho preso tre multe nello stesso tratto in mezz’ora: le pago tutte?
Se le violazioni sono state commesse dallo stesso veicolo, su tratti di competenza dello stesso ente ed entro un’ora, si applica la sanzione più grave aumentata di un terzo se più favorevole della somma (art. 142, comma 6-ter).
Come faccio a sapere se l’autovelox che mi ha multato è regolare?
Il verbale riporta gli estremi del dispositivo impiegato — di norma marca, modello e matricola, o il numero del decreto di approvazione. La lista nazionale è pubblicata su velox.mit.gov.it e la comunicazione al Ministero è condizione necessaria per il legittimo utilizzo dell’apparecchio. Conviene cercare per matricola: i campi «tipo» e «marca» sono compilati liberamente dagli enti.
Quanti giorni ha il Comune per notificarmi la multa?
Novanta giorni dall’accertamento se la violazione non è stata contestata sul posto. Oltre quel termine l’obbligo di pagamento si estingue (art. 201, comma 5).
Conviene il ricorso al prefetto o quello al giudice di pace?
Il prefetto è gratuito e dà sessanta giorni, ma se rigetta il ricorso ingiunge almeno il doppio del minimo. Il giudice di pace costa il contributo unificato e dà solo trenta giorni. Le due strade sono alternative: chi ricorre al prefetto non può poi opporsi davanti al giudice contro lo stesso verbale.
Se ignoro il verbale quanto pago?
Metà del massimo edittale più le spese (art. 203, comma 3). Su una multa da 173 € significa 347 €, su una da 845 € significa 1.691 €.
Gli importi delle multe cambiano nel 2026?
No. L’aggiornamento biennale è sospeso per il 2026: gli importi in vigore sono quelli del 1° gennaio 2021. Il prossimo decreto va adottato entro il 1° dicembre 2026 e si applicherà dal 1° gennaio 2027.
In sintesi
Una multa per eccesso di velocità nel 2026 si legge su quattro numeri: di quanto hai superato il limite, quanto costa la fascia corrispondente, quanti punti perdi e se la patente resta in tasca. Gli importi sono gli stessi dal 2021 e cambiano il 1° gennaio 2027; lo sconto del 30% salta appena entra in gioco la sospensione; la tolleranza del 5% è una riduzione obbligatoria già applicata, non un margine da aggiungere.
Sull’autovelox, invece, quest’anno è cambiato il piano del discorso. Non è più solo questione di omologazione: dal dicembre 2025 esiste una lista nazionale e la presenza in quella lista è condizione di legittimo utilizzo, mentre il decreto entrato in vigore il 12 luglio 2026 ha chiuso l’era delle approvazioni e sanato per decreto venticinque prototipi. Le regole di collocazione fissate nel 2024 — un chilometro dal segnale fuori città, il limite di 50 km/h sulle strade urbane di quartiere, le distanze minime tra dispositivi — sono in vigore da due anni e il termine per adeguarsi è scaduto il 12 giugno 2025.
Il resto sono date. E le date, quando riguardano un veicolo, conviene tenerle in un posto solo: le scadenze dell’auto, la revisione, il bollo, l’assicurazione, il rinnovo della patente e i punti sono orologi diversi che partono da fatti diversi. Se hai avuto anche un incidente, la constatazione amichevole ne fa partire un altro ancora.
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Le informazioni normative di questo articolo sono aggiornate ad agosto 2026 e hanno finalità divulgativa: per la tua situazione specifica e per valutare un ricorso, rivolgiti a un professionista.